Statuto CdQ Torrino Decima

Statuto CdQ Torrino Decima

Il presente statuto modifica e innova quello allegato all’atto costitutivo del 10 febbraio 2000. E’stato approvato dal Consiglio Direttivo del 23 gennaio 2014 e registrato presso l’Ufficio di via Canton dell’Agenzia delle Entrate il 12 febbraio 2014

Articolo 1 Costituzione)

Su iniziativa di un gruppo di cittadini residenti è stato costituito il “Comitato di Quartiere Torrino Decima”, in sigla “Cdqtd”, – C.F. 0597017004

Il Comitato fa riferimento alle norme civilistiche e legislative vigenti, più specificamente al D.lgs. 267/2000 (art. 8 comma 1) nonché allo Statuto di Roma Capitale (con particolare riferimento agli artt. 2 comma 3 e 12 comma 1).

Il Comitato non ha finalità di lucro ed è indipendente dai partiti politici.

Articolo 2 (Durata)

La durata del Comitato è illimitata

Articolo 3 (Finalità)

Il Comitato di Quartiere Torrino Decima è espressione di tutti i cittadini che vivono ed operano sul suo territorio.
Il Comitato intende confrontarsi con il Municipio IX (ex XII), Roma Capitale, Roma Città Metropolitana, la Regione, gli organi governativi e le forze dell’ordine e con altre associazioni e comitati di cittadini già costituiti e operanti nel territorio del Municipio ed anche in ambito metropolitano, al fine di avanzare proposte, promuovere iniziative e trovare soluzioni per i problemi che riguardino il territorio e i suoi residenti.
Suoi scopi precipui sono la difesa degli interessi di tutti i cittadini residenti, la promozione dei valori solidaristiciassociativi, culturali, sociali, morali, politici e religiosi che si manifestano nel quartiere.
Per il raggiungimento delle sue finalità, il Comitato di Quartiere TORRINO DECIMA si propone in particolare, di :

  1. avanzare proposte agli organi istituzionali e promuovere, anche d’intesa con gli stessi, nonché con enti pubblici e privati ed altre associazioni e comitati presenti nel territorio, tutte le iniziative utili e necessarie per la salvaguardia della salute pubblica, per il miglioramento della sicurezza, dei trasporti pubblici, della viabilità, dell’ambiente e dell’evoluzione urbanistica, delle strutture scolastiche e, in genere, di tutti i servizi e di tutto quanto sia di pubblico interesse;
  2. promuovere iniziative volte alla prevenzione e al superamento di situazioni di emarginazione e di svantaggio, con particolare riferimento alle fasce deboli della popolazione residente;
  3. promuovere, d’intesa con le realtà associative presenti sul territorio, convegni, mostre, rassegne, conferenze, incontri, spettacoli e manifestazioni sportive;
  4. informare mediante la pubblicazione di un giornale di quartiere e/o la gestione di un sito web, la diffusione di volantini ed altri mezzi.

Articolo 4 (Sede)

La sede del Cdqtd è in Roma, Via di Decima n. 42, presso l’Associazione Sportiva Roma 12.
L’ubicazione della sede potrà essere cambiata con deliberazione del Consiglio Direttivo.

Articolo 5 (Territorio del quartiere)

L’ambito territoriale del Cdqtd è quello descritto nell’art. 1 dell’atto costitutivo: il territorio di Roma denominato “Torrino Decima” comprendente il comprensorio realizzato dall’edilizia pubblica residenziale tra Via Ostiense, Piazza Tarantelli, Via Fiume Bianco, Via Pianeta Terra e Via di Decima ed il comprensorio realizzato da privati tra Via Ostiense, il GRA, Via Pechino, Via della Grande Muraglia, Via Fiume Bianco e Piazza Tarantelli.

Articolo 6 (Soci)

Il numero dei soci è illimitato. La partecipazione del socio all’attività del Comitato è a tempo indeterminato.
Possono far parte come soci del “Comitato” i cittadini residenti o che esercitino attività commerciali o professionali nel territorio i quali richiedano di aderirvi e che verseranno all’atto dell’ammissione la quota associativa.

Articolo 7 (Partecipazione dei soci e loro doveri)

I soci hanno il diritto di partecipare a tutte le manifestazioni e alle attività del Comitato e sono peraltro tenuti:

  1. all’osservanza del presente Statuto e degli eventuali Regolamenti, nonché di tutte le delibere assunte dagli organi sociali, nel rispetto delle disposizioni statutarie;
  2. a collaborare per quanto di competenza con gli organi sociali al fine di realizzare le finalità statutarie;
  3. a mantenere comportamenti corretti ed amichevoli all’interno del Comitato, e a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le sue finalità;
  4. al pagamento della quota associativa esu base volontaria, delle eventuali altre quote richieste per la partecipazione a determinate iniziative, secondo le modalità ed i termini fissati dal Consiglio Direttivo anno per anno.

Articolo 8 (Soluzione del vincolo associativo)

Il vincolo del socio nei confronti del Comitato può sciogliersi per le seguenti cause:

  • recesso,
  • decadenza,
  • esclusione,
  • Il recesso è sempre ammesso, purché il socio lo comunichi per iscritto al Consiglio Direttivo.
  • La decadenza del socio è accertata e pronunciata dal Consiglio Direttivo, quando vengano meno i requisiti per l’assunzione di qualifica di socio (artt. 6 e 7 lettera d).
  • L’esclusione del socio è decisa dall’ Assemblea, su proposta del Comitato Direttivo che abbia rilevato comportamenti contrastanti con gli scopi del Comitato.
  • L’esclusione deve essere comunicata all’interessato mediante lettera raccomandata. Contro la predetta decisione è ammesso ricorso del socio al Collegio dei Probiviri, entro un mese dal ricevimento della comunicazione del provvedimento.
  • Il decesso del socio persona fisica comporta la sua cancellazione.

Articolo 9 (Organi direttivi del Comitato di Quartiere)

Gli organi direttivi del Comitato di Quartiere sono:

  • L’Assemblea Generale dei soci;
  • Il Consiglio Direttivo;
  • Il Presidente;
  • Il Collegio dei probiviri

Articolo 10 (L’Assemblea dei soci)

L’Assemblea Generale è l’organo più alto del Comitato ed è la riunione periodica dei soci.
I soci in regola con il pagamento delle quote associative hanno diritto di partecipazione e di voto in seno dell’Assemblea sia ordinaria che straordinaria e possono liberamente candidarsi ed essere votati, in occasione della nomina e del rinnovo delle cariche sociali.
Non possono peraltro concorrere alla carica di membro del Consiglio Direttivo coloro i quali ricoprano incarichi in partiti o organizzazioni politiche e/o rivestano cariche amministrative rappresentative in seno ai Municipi e al Comune di Roma Capitale.
L’Assemblea ordinaria che preveda all’ordine del giorno l’elezione o il rinnovo degli organi direttivi dovrà garantire la più ampia partecipazione al voto dei soci e pertanto si svolgerà con specifiche modalità definite in apposito Regolamento.
L’Assemblea ordinaria dei soci viene convocata dal Presidente:

  • almeno una volta l’anno, per l’approvazione della relazione sull’attività svolta e per un rendiconto contabile amministrativo,
  • in occasione della elezione per il rinnovo degli organi direttivi,
  • nonché tutte le volte che gli interessi del Comitato lo rendano necessario.

Può inoltre essere convocata entro due mesi, quando ne è fatta formale richiesta, motivata e scritta, da almeno un decimo dei soci.

La convocazione dell’Assemblea, ordinaria e straordinaria, deve essere effettuata con almeno un mese di preavviso ovvero, in caso d’urgenza, almeno dieci giorni prima della riunione, anche per posta elettronica, tramite affissione nella front page del sito del Comitato e tramite avviso nelle pubblicazioni dello stesso.

L’avviso di convocazione deve indicare la data per la prima e per la seconda convocazione, l’ora, il luogo e l’ordine del giorno.

All’Assemblea, ordinaria e straordinaria, ogni socio può farsi rappresentare, per delega scritta e firmata, da altro socio.

Ogni socio può essere portatore di un massimo di 3 deleghe.

L’Assemblea, ordinaria e straordinaria, è valida, in prima convocazione, se è presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti e dei rappresentati.

Per modificare lo statuto, come pure per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione dell’eventuale residuo attivo, occorrono maggioranze assembleari qualificate. Nel primo caso la presenza di almeno la metà più uno degli associati, nel secondo di almeno tre quarti degli associati e in entrambi il voto favorevole della maggioranza dei presenti Tutte le delibere devono essere trascritte in un verbale, sottoscritto dal Presidente dell’Assemblea, dal Segretario e, ove ne ricorra il caso, da un Notaio.

L’Assemblea, ordinaria e straordinaria, è presieduta dal Presidente e, in sua assenza, dal Vice Presidente vicario o, su espressa delega, dall’altro Vice Presidente; funge da segretario il Segretario del Comitato o, in sua assenza, un altro Membro del Consiglio Direttivo, designato dal Presidente dell’ Assemblea.

Articolo 11 (Compiti dell’Assemblea)

L’Assemblea ordinaria dei soci è chiamata a discutere e deliberare su:

  • Relazione del Presidente sulle attività annuali svolte;
  • Linee di indirizzo ed operative per le attività / iniziative che il Comitato intende svolgere nel corrente anno;
  • Rendiconto annuale consuntivo e preventivo e relazioni esplicative del Tesoriere;
  • Relazione sullo stato delle iscrizioni presentato dal Segretario;
  • Nomina per elezione – come da Regolamento – dei componenti del Consiglio Direttivo e dei componenti del Collegio dei probiviri;
  • Ogni altro argomento, sottoposto alla sua approvazione, che non sia di competenza del Consiglio Direttivo.

L’Assemblea Straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento del Comitato.

Articolo 12 (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è l’organo deliberante del Comitato di Quartiere, ha il compito di dare attuazione alle linee indicate dall’Assemblea e provvedere alla gestione dell’associazione.
Si compone di 9 membri, eletti dall’Assemblea fra i soci aventi diritto di elettorato attivo.
Il Consiglio Direttivo, nella prima seduta elegge tra i suoi membri: un Presidente, due Vice Presidenti, di cui uno vicario, il Segretario ed il Tesoriere.
I due Vice Presidenti dovranno essere in rappresentanza di entrambi i generi.
I membri del Consiglio Direttivo durano in carica due anni e comunque non oltre la consiliatura e sono rieleggibili per un massimo di tre mandati consecutivi.
Nel caso di cessazione, per qualsiasi motivo, di uno dei componenti, subentra il primo dei non eletti.
Il Consiglio si scioglie se, durante il mandato, il numero dei componenti diventa inferiore a 5.
Il Consiglio Direttivo dura in carica due anni, trascorsi i quali, entro 15 giorni, deve fissare la data di nuove elezioni che devono tenersi entro tre mesi dalla scadenza del mandato.

Il Consiglio Direttivo deve dare comunicazione ai soci della data delle nuove elezioni e dei termini per la presentazione delle candidature.
Gli incarichi di tutti i componenti del Consiglio Direttivo non comportano alcun compenso.
Il Consigliere che, nell’arco di un anno solare risulti assente ingiustificato, a tre riunioni ordinarie del Consiglio Direttivo o si trasferisca in altro quartiere, decade dalla carica.
Il Consigliere che si sia candidato ad una carica politica si sospende dal Consiglio per la durata della campagna. Qualora venga eletto, decade dalla carica.

Articolo 13 (Attribuzioni del Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo ha il compito di dare attuazione alle linee indicate dall’Assemblea e alla gestione dell’associazione. In particolare deve provvedere a:

  1. Eleggere in prima seduta, fra i propri membri eletti in Assemblea Generale ordinaria, il Presidentei due Vice Presidenti di cui uno Vicario, il Segretario ed il Tesoriere;
  2. Determinare le aree strategiche del Comitato ed affidarne la conduzione ai componenti del Consiglio Direttivo, o ad altri soci designati allo scopo;
  3. Redigere il testo del Regolamento per le elezioni e curarne di volta in volta l’attuazione;
  4. Istituire eventuali Commissioni di esperti e tecnici anche esterni al Consiglio Direttivo, definendone il compito e affidandone la guida a componenti del Consiglio;
  5. Deliberare sulle questioni riguardanti l’attività del Comitato per l’attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell’Assemblea;
  6. Nominare Direttore e Vice direttore del giornale di quartiere e il Responsabile del sito web;
  7. Deliberare sull’importo biennale delle quote associative;
  8. Predisporre i rendiconti annuali e le relazioni e proposte di propria competenza, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
  9. Procedere alla revisione degli elenchi degli associati e verificare la permanenza dei loro requisiti;
  10. Decidere in merito all’esclusione dei consiglieri assenti ingiustificati a tre riunioni
  11. ordinarie nell’arco dell’anno solare e ratificare quella dei consiglieri trasferitisi in altro quartiere;
  12. Approvare le fonti di finanziamento che si rendessero necessarie;
  13. Deliberare su ogni altro oggetto, sottoposto alla sua approvazione dal Presidente o dai membri del Consiglio stesso.

Delle deliberazioni del Consiglio Direttivo si redige processo verbale da trascrivere in un registro tenuto dal Segretario.

Articolo 14 (Convocazione del Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta al mese o quando il Presidente ne ravvisi l’opportunità, ovvero quando ne è fatta richiesta da almeno tre consiglieri.
Il Presidente è tenuto a convocare, via posta elettronica, i singoli consiglieri comunicando loro, ordine del giorno, luogo data, ed ora della riunione mensile.

Articolo 15 (Costituzione del Consiglio Direttivo e validità deliberazioni)

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con l’intervento di almeno cinque consiglieri.
Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti. In caso di parità prevarrà il voto espresso dal Presidente.
La prima riunione del Consiglio Direttivo nominato dalle elezioni è convocata e presieduta dal Consigliere che ha ricevuti più voti nelle elezioni.

Articolo 16 Presidente e Vice Presidenti)

Il Presidente dura in carica due anni e comunque non oltre la consiliatura.

E’ scelto tra i membri del Consiglio Direttivo, che può revocarlo in ogni tempo.

Presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea generale dei soci.

Rappresenta il Comitato di Quartiere in tutte le manifestazioni pubbliche e private, ne ha la rappresentanza legale, convoca il Consiglio Direttivo e l’Assemblea generale dei soci, autorizza le spese, firma le quietanze e la corrispondenza.

In caso di urgenza, sentiti possibilmente il Vice Presidente Vicario e il Segretario, può adottare delle decisioni che andranno poi ratificate nella prima riunione del Consiglio Direttivo.

I due Vice Presidenti durano in carica due anni e comunque non oltre la consiliatura.
Vengono scelti tra i membri del Consiglio Direttivo che può revocarli in ogni tempo.
Collaborano con il Presidente in tutte le sue funzioni.
In assenza temporanea del Presidente, lo sostituisce il Vice Presidente Vicario che
espleterà tutti gli incarichi nell’ambito delle deleghe a lui conferite.

Articolo 17 (Segretario e Tesoriere)

Il Segretario dura in carica due anni e comunque non oltre la consiliatura.
E’ scelto tra i membri del Consiglio Direttivo, che può revocarlo in ogni tempo.
Assiste Presidente e i Vice Presidenti nelle loro funzioni, redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, e dell’Assemblea generale dei soci.
Il Tesoriere dura in carica due anni e comunque non oltre la consiliatura.
E’ scelto tra i membri del Consiglio Direttivo che può revocarlo in ogni tempo.
Custodisce le disponibilità finanziarie ed i beni del Comitato di Quartiere, tiene la contabilità, presenta periodicamente al Consiglio Direttivo la situazione finanziaria, provvede al rendiconto annuale ed espleta tutti gli incarichi amministrativi nell’ambito delle deleghe a lui conferite.
Ove il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o necessario le cariche di Segretario e Tesoriere possono essere ricoperte dalla stessa persona.

Articolo 18 (il Collegio dei Probiviri)

Il Collegio dei probiviri è composto da tre membri eletti direttamente dall’Assemblea Generale ordinaria, che durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Alla competenza del Collegio dei Probiviri sono sottoposte, dal Consiglio Direttivo tutte le eventuali controversie tra gli associati relative al rapporto associativo o tra gli associati e il Comitato o i suoi organi.

Essi giudicano ex bono et equo, senza formalità di procedura. Il loro lodo è inappellabile.

Le loro deliberazioni sono redatte e conservate in un Libro apposito.

Articolo 19 (Risorse economiche del Comitato)

Le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle attività sono costituite

  • dalle quote associative versate;
  • dalle contribuzioni volontarie, da donazioni e lasciti da parte di privati;
  • da proventi di manifestazioni ed eventi organizzati;
  • da eventuali sponsorizzazioni o ricavi pubblicitari;
  • da contributi o finanziamenti da parte di Enti o di Istituzioni pubbliche, finalizzate esclusivamente al sostegno delle finalità del Comitato e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 20 (Durata dell’esercizio sociale)

L’esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

L’eventuale avanzo di gestione non può essere distribuito ma andrà destinato a sostegno delle attività statutariamente previste.

L’amministrazione e la tenuta della contabilità del Comitato è affidata al Tesoriere, secondo le direttive del Consiglio Direttivo.

Articolo 21 (Organo ufficiale del Comitato di Quartiere)

L’organo ufficiale del Comitato di Quartiere Torrino Decima è un giornale denominato “ECO DEL TORRINO”, normalmente in veste informatica, pubblicato sul sito e distribuito per posta elettronica.

Il Consiglio Direttivo può – ove le risorse del CdQ o una adeguata raccolta pubblicitaria lo consentano – decidere la realizzazione di edizioni cartacee e le conseguenti modalità di distribuzione.

Il Consiglio Direttivo provvede alla nomina del Direttore responsabile e del Vice Direttore e redige ed approva il Regolamento che disciplina l’attività del giornale.

Il giornale è aperto alla collaborazione di tutti i soci con le modalità previste dal Regolamento che ne disciplina l’attività.

Il Consiglio Direttivo conferisce l’incarico al Direttore responsabile ed al Vice Direttore per un periodo non superiore alla scadenza del proprio mandato.

Articolo 22 (Sito Web del Comitato)

Il Comitato dispone altresì di un sito web ufficiale che affianca il giornale nel riportare informazioni e notizie di interesse dei cittadini del quartiere e funge da archivio storico pubblico.

Il responsabile e gestore del sito viene nominato dal Consiglio Direttivo.

Articolo 23 (Scioglimento e liquidazione del Comitato).

In caso di scioglimento del Comitato, l’Assemblea, in seduta straordinaria, deve nominare i liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci, nonché stabilire le modalità della liquidazione.

L’Assemblea che delibera lo scioglimento dovrà, altresì, prevedere la devoluzione di attività residue ad Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) o a fini di pubblica utilità.

Articolo 24 (Rinvio normativo)

Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono per analogia le disposizioni normative in materia di associazioni.

Articolo 25 (Informazioni sullo statuto)

Il presente statuto e le eventuali modifiche, come pure il Regolamento aggiornato per le elezioni viene pubblicato sul sito del Comitato. Una copia di entrambi i documenti deve essere inviata al Presidente e ai competenti uffici del Municipio XII.

Disposizione transitoria

Resta in carica, per i necessari compiti organizzativi e gestionali e per un periodo massimo di 6 mesi dalla data di registrazione del presente testo statutario, il Consiglio Direttivo eletto nel febbraio 2012.

Entro e non oltre tale termine, convocata dal Consiglio di cui sopra, si terrà l’Assemblea generale dei soci con all’odg la nomina per elezione del nuovo Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri.

 

 

 

 

Il Segretario                                                                        Il  Presidente

Domenico Lantieri                                                              Federico Polidoro